Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO -ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013

Nel caso in cui il cittadino rilevi la mancata pubblicazione di documenti, dati ed informazioni, in violazione di uno specifico obbligo di legge, egli può rivolgersi al Responsabile della Trasparenza affinché venga soddisfatto il suo diritto di accedere ai suddetti documenti, dati ed informazioni. Il Responsabile della Trasparenza del Comune, nominato dalla Giunta Comunale  attualmente è il dr. Alberto Lorenzi , segretario comunale.

Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nonche' soggetto titolare dei poteri sostitutivi all'interno dell'ente, ai sensi dell'art. 2 commi 9 bis, 9 quater, 9 quinques, della Legge n. 241/1990 , come modificata dal D.L. n. 5/2012,  e' il Segretario Comunale DR.ALBERTO LORENZI (tel. 0365 84112 - mail protocollo@comune.provagliovalsabbia.bs.it) .

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.33/2013 e' possibile rivolgersi ai recapiti sopra riportati.

MODULISTICA

Modello_acc_civico_generalizato.doc

Modello_acc_civico_semplice.doc

Contenuto inserito il 23-07-2021 aggiornato al 23-07-2021
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PEC protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it
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